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Capo 6 - Efficacia e validità del provvedimento amministrativo

Art. 29 - Motivazione del provvedimento

  1. Ogni procedimento attivato dall’Amministrazione comunale su istanza di parte o d’ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso, congruamente motivato da comunicarsi alla parte interessata.
  2. Con la motivazione l’Amministrazione rende conto della propria attività istruttoria, comunicando all’interessato gli elementi e i criteri di valutazione su cui si è basata per l’adozione del provvedimento finale.
  3. In relazione alle risultanze dell’istruttoria, la motivazione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, evidenzia la ragionevolezza della scelta compiuta nel contemperamento dei diversi interessi pubblici e privati.

Art. 30 - Esecutorietà per l’adempimento degli obblighi

  1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, l’Amministrazione può imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei suoi confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, l’Amministrazione, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
  2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 31 - Efficacia ed esecutività del provvedimento

I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.


Art. 32 - Sospensione dell’efficacia del provvedimento

L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.


Art. 33 - Revoca e annullamento d’ufficio del provvedimento - Misure di autotutela

  1. Il dirigente competente o altro dirigente delegato ovvero gli organi competenti, possono revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e sempre che sussistano fondate ragioni di interesse generale.
  2. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
  3. Con il provvedimento di revoca di cui al comma 1 si provvede altresì a determinare gli indennizzi per i pregiudizi eventualmente arrecati in danno ai soggetti direttamente interessati.
  4. I soggetti e gli organi individuati ai sensi del comma 1, sussistendo fondate e persistenti ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, possono annullare d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo, ricorrendone i presupposti di legge e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
  5. I soggetti e gli organi individuati ai sensi del comma 1, possono ritirare un provvedimento amministrativo, quando considerazioni di opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consiglino la revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento. 6.I soggetti e gli organi individuati ai sensi del comma 1, possono onvalidare un provvedimento annullabile, quando sussistano ragioni di interesse pubblico che lo consentano e quando ciò sia possibile in un termine ragionevole.

Art. 34 - Nucleo Ispettivo interno

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua l’unità organizzativa preposta ad effettuare accertamenti ispettivi e controlli a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua, laddove se ne ravvisi la necessità, ulteriori procedimenti amministrativi, assegnandone la competenza ai vari settori od uffici dell’Amministrazione, fissandone la durata nei limiti temporali massimi stabiliti dal presente regolamento, e dalla allegata tabella classificatoria, o dalla legge.

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