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Capo 1 - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto, riferimenti e definizioni

  1. Il presente Regolamento, quale strumento di attuazione della potestà normativa dell’Ente locale ai sensi dell’art. 117, comma 6 della Costituzione, disciplina i procedimenti amministrativi del Comune di Palermo, attivati ad istanza di parte o d’ufficio, nonché gli interventi sul regime di efficacia e validità dei provvedimenti amministrativi, in conformità ai principi della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed in attuazione della Legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto, disciplinano in particolare le modalità di svolgimento dell’attività amministrativa, la gestione dei procedimenti, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    1. per ”procedimento amministrativo“, la sequenza di atti finalizzata alla definizione della decisione dell’amministrazione rispetto ad un’istanza o ad un’attività avviata d’ufficio;
    2. per ”istruttoria“, la fase del procedimento amministrativo preordinata all’acquisizione di ogni elemento informativo utile per la formalizzazione della decisione dell’amministrazione;
    3. per ”provvedimento“, l’atto esplicito conclusivo del procedimento amministrativo;
    4. per ”conferenza di servizi“, la sede di confronto nell’ambito della quale l’Amministrazione acquisisce elementi istruttori utili, nonché intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, da parte di altri uffici, servizi o amministrazioni;
    5. per ”segnalazione certificata di inizio di attività“ (S.C.I.A.), il procedimento amministrativo, in base al quale si consente al soggetto interessato di iniziare una determinata attività privata, coinvolgente interessi pubblici, previo avviso all’Amministrazione mediante dichiarazione dell’esistenza dei requisiti e presupposti previsti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale;
    6. per ”silenzio-assenso“, il procedimento amministrativo, riferito a determinate tipologie di attività, coinvolgenti interessi pubblici e il cui esercizio sia subordinato ad un atto di consenso dell’Amministrazione. In base al silenzio–assenso la richiesta dell’atto di consenso si considera implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso, quando, dalla presentazione della domanda descrittiva COMUNE DI PALERMO Elaborato dall’ U.O. Nucleo Ispettivo dell’attività, sia decorso il periodo predeterminato senza rilievi da parte dell’Amministrazione;
    7. per ”comunicazione all’Amministrazione“, l’atto formale con il quale il soggetto interessato informa l’Amministrazione della realizzazione di attività non soggette a titolo autorizzatorio, per le quali può essere tuttavia svolta dall’Amministrazione medesima specifica ponderazione di interessi, relativa alla salvaguardia di interessi pubblici, con eventuale adozione di atti inibitori;
    8. per ”interruzione dei termini“, l’azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da leggi e regolamenti;
    9. per ”sospensione dei termini“, il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti da leggi e dal presente regolamento;
    10. per ”responsabile del procedimento“ il soggetto responsabile dell’istruttoria del procedimento, di una o più fasi dello stesso,nonché dell’emanazione del provvedimento finale; k)per ”Amministrazione“ o ”Comune“, il Comune di Palermo.

Art. 2 Principi dell’attività amministrativa

  1. L’Amministrazione Comunale coinvolge i cittadini nello svolgimento della sua attività secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di pubblicità, di imparzialità, di trasparenzaedi uniformità delle procedure, nell’ambito dei principi dell’ordinamento comunitario ed in conformità al criterio del divieto di aggravamento dell’azione amministrativa.
  2. L’attività amministrativa dell’Ente, quando non finalizzata all’adozione di atti di natura autoritativa, è svolta secondo le norme di diritto privato. 3.Gli organismi, i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa e le società partecipate dall’Amministrazione con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative, operano nel rispetto dei criteri e dei principi dettati ai commi precedenti.

Art. 3 Classificazione dei procedimenti amministrativi e relativi termini di adempimento

  1. I procedimenti amministrativi di competenza del Comune ed i relativi termini di conclusione sono individuati:
    1. nella tabella classificatoria predisposta, sulla scorta di apposita ricognizione effettuata in seno alle diverse unità organizzative dell’Ente, allegata al presente Regolamento e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
    2. in specifiche disposizioni di legge e/o nei Regolamenti comunali adottati in applicazione di norme speciali disciplinanti specifici servizi.
  2. I termini di conclusione di ciascun procedimento devono essere fissati o rideterminati secondo i principi di certezza, proporzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
  3. L’inosservanza dei termini fissati per la conclusione del procedimento, per mancata o ritardata emanazione del provvedimento finale, è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale, dell’attribuzione dell’indennità di risultato, nonché ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare sia del Dirigente che del Funzionario responsabile del procedimento.
  4. Non costituisce inadempimento la mancata emanazione del provvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso di cui al successivo art. 26 del presente Regolamento.
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