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Capo 4 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 16 - Intervento nel procedimento

  1. L’Amministrazione garantisce la possibilità di intervenire nel procedimento a tutti i soggetti:
    1. destinatari diretti del provvedimento finale;
    2. nei confronti dei quali è presumibile che il provvedimento finale produca i suoi effetti;
    3. portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.
  2. La partecipazione al procedimento è realizzata mediante:
    1. la visione e l’accesso agli atti del procedimento, fatti salvi i casi nei quali tale possibilità sia esclusa o limitata da disposizione di legge o di regolamento;
    2. la presentazione al responsabile del procedimento di memorie scritte o di documenti illustrativi inerenti lo stesso procedimento.
  3. Il responsabile del procedimento valuta ogni documento prodotto dai soggetti di cui al comma 1 in relazione allo sviluppo dell’istruttoria, alla ponderazione degli interessi e all’adozione del provvedimento finale.

Art. 17 - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

  1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima di provvedere all’adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente ed in forma scritta agli istanti, in aggiunta alle indicazioni di cui al precedente articolo 6:
    1. i motivi che ostano all’accoglimento della domanda;
    2. l’avvertenza che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
    3. l’avviso che la comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine entro il predetto termine di dieci giorni.
  2. L’eventuale riesame dell’istanza, qualora siano coinvolte nell’istruttoria varie Amministrazioni, può avvenire anche tramite apposita conferenza dei servizi.
  3. Dell’eventuale mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art. 18 - Conclusione e chiusura del procedimento

  1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, viene sempre concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso, previa chiusura dell’istruttoria da parte del responsabile del procedimento, che è tenuto a trasmettere la proposta di provvedimento all’organo competente per la relativa adozione, qualora non debba direttamente provvedervi, nei termini stabiliti dall’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni.
  2. L’organo competente ad adottare il provvedimento finale si conforma ai risultati dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento o motiva le ragioni del suo dissenso.
  3. Il procedimento amministrativo si intende concluso:
    1. per i procedimenti nei quali vi sia necessità di provvedimento espresso, con l’adozione del provvedimento stesso;
    2. per i procedimenti con segnalazione certificata di inizio dell’attività, da quando decorre il termine di sessanta giorni entro cui l’Amministrazione può adottare motivato divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
    3. per i procedimenti ad istanza di parte, il procedimento si intende concluso per silenzio assenso alla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
  4. Nel caso di accordi sostitutivi del provvedimento finale di cui al successivo art. 22 del presente Regolamento, il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell’accordo, salvo i casi in cui la legge stabilisca che il contenuto del medesimo debba essere trasfuso in un atto.
  5. Il responsabile provvede alla chiusura del procedimento quando:
    1. il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l’interessato non abbia prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini stabiliti;
    2. il procedimento sia stato oggetto di formale rinuncia da parte dell’interessato.
  6. Agli interessati va comunicata l’adozione del provvedimento finale. Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
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