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Capo 5 - Semplificazione Amministrativa

Art. 19 - Principi e criteri

  1. Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed eliminare le procedure non necessarie alla correttezza sostanziale dell’attività amministrativa, ogni Settore del Comune provvede stabilmente alla revisione dei procedimenti amministrativi di propria competenza secondo i principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione amministrativa.
  2. La semplificazione amministrativa è finalizzata principalmente al conseguimento di effetti e risultati migliorativi per il cittadino. Di ogni operazione di semplificazione va valutato preventivamente e verificato successivamente l’impatto sul cittadino e sull’organizzazione comunale. 3.La semplificazione, oltre a razionalizzare le fasi dei procedimenti amministrativi, introduce nell’attività amministrativa l’utilizzo di tutti gli strumenti giuridici e tecnologici utili al buon andamento complessivo. 4.Il Comune incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, con altri enti e altre amministrazioni e con i privati.

Art. 20 - Conferenza dei servizi

  1. Il responsabile del procedimento, quando deve acquisire concerti, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, può proporre al dirigente o indice, anche per via telematica, una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti o i dirigenti delle amministrazioni ed enti interessati o i funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l’intesa, il nulla-osta o l’assenso.
  2. La conferenza di servizi è sempre indetta per speciali casi previsti dalla legge e la convocazione della prima riunione deve indicare l’oggetto della determinazione e deve essere recapitata al destinatario entro i tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione, che può essere concordemente rideterminata secondo le modalità e con l’intervento dei soggetti, anche portatori di interessi qualificati, organi ed uffici previsti dalla legge.
  3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta, previa formale intesa, da quella delle amministrazioni che cura l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici trova applicazione l’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
  4. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o attività di interesse pubblico, sottoposte anche ad autorizzazione paesaggistica ovvero valenza ambientale, la conferenza di servizi si esprime su un progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere sul progetto definitivo le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. Alla conferenza sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare senza diritto di voto i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti, ovvero, abbia effetto diretto o indiretto sulle loro attività. A tali organismi è inviata anche per via telematica e con congruo anticipo comunicazione della conferenza dei servizi. Alla conferenza possono, altresì, partecipare senza diritto di voto le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
  5. All’esito dei lavori della conferenza di servizi o scaduti i termini per l’emissione di pronunce o pareri previsti dalla legge, l’Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,o altro atto di assenso previsto per legge. Qualora la manifestazione di volontà dell’Amministrazione convocata sia di competenza di organi collegiali o politici, il rappresentante dell’Amministrazione sottopone la proposta di conclusione all’organo competente prima della chiusura della conferenza.
  6. La mancata partecipazione alla conferenza di servizio ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato, fatto salvo il diritto del privato di dimostrare il danno subito per mancata conclusione del procedimento.
  7. Si considera acquisito l’assenso in caso di mancata definitiva espressione della volontà dell’amministrazione rappresentata e la mancata partecipazione di uffici dell’Amministrazione regolarmente convocati equivale ad assenso. Le ipotesi di dissenso e della relativa manifestazione sono quelle disciplinate dalla legge.

Art. 21 - Formalizzazione degli esiti della Conferenza di servizi

  1. Gli esiti della Conferenza dei servizi sono formalizzati mediante la redazione di apposito verbale, nel quale sono riportati tutti gli elementi discussi, nonché le determinazioni finali assunte. 2.Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti alla Conferenza e costituisce:
    1. atto istruttorio essenziale, qualora per la conclusione del procedimento sia comunque necessaria l’adozione di un provvedimento amministrativo;
    2. atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di regolamento sia possibile definire, già in sede di conferenza dei servizi, la volontà dell’Amministrazione.

Art. 22 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

  1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate da soggetti coinvolti nel procedimento, il responsabile o l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, possono stipulare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero il contenuto in sostituzione di questo.
  2. Il responsabile del procedimento o l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, possono ricorrere inoltre all’accordo quando il contemperamento degli interessi pubblici e privati oggetto del procedimento richieda, per la piena efficacia del provvedimento da adottare, impegni delle parti anche eccedenti la disciplina ordinaria del procedimento.
  3. In particolare, gli accordi possono prevedere in capo alle parti impegni reciproci anche economici quali procedure semplificate, riduzioni o esenzioni di tributi e canoni dovuti all’Amministrazione, affidamenti di gestioni, concessioni d’uso, servizi, forniture o opere aggiuntive o complementari in favore dell’Amministrazione e altri oneri civici.
  4. Gli accordi possono altresì essere a carattere sperimentale o provvisorio e prevedere procedure per il monitoraggio, la riforma e la revoca dei provvedimenti correlati.
  5. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale quando, a seguito dell’intervento nel procedimento dei soggetti legittimati, decida di concludere con gli interessati un accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale, definisce preventivamente le motivazioni e le ragioni di opportunità che ne consigliano la stipula, nonché le linee e i contenuti di massima del medesimo. Il responsabile del procedimento predispone il calendario di incontri cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
  6. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 23 - Accordi fra Amministrazioni e convenzioni

Ai fini della semplificazione amministrativa, i dirigenti di Settore promuovono la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le altre amministrazioni per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune e per incentivare l’uso della telematica per lo scambio di dati.


Art. 24 - Accesso ai documenti amministrativi

  1. Al fine di favorire la partecipazione, di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del precedente art. 2 , secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del vigente regolamento per l’esercizio del diritto di accesso.
  2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche se trattasi di atti interni o di atti comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
  3. Il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si esercita nei confronti dei soggetti del Comune e costituisce principio generale della relativa attività amministrativa.
  4. Sono applicabili i casi, previsti da specifiche disposizioni di legge, di esclusione e limitazione del diritto di accesso; l’Amministrazione ha facoltà di differire l’accesso ai documenti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.
  5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l’accesso, questo si intende rifiutato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso possono essere opposti solo nei casi previsti dall’articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni. 6.Salve le disposizioni legislative vigenti concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell’accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso al Direttore Generale, o in caso di sua mancata nomina, al Segretario Generale.

Art. 25 - Segnalazione certificata di inizio attività

  1. La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) è titolo idoneo a consentire di iniziare un’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, in luogo dell’atto amministrativo abilitativo, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della segnalazione all’Amministrazione Comunale da parte del soggetto interessato, in ragione dell’attività di verifica, di cui al successivo comma 6, dalla stessa esercitata .
  2. I casi in cui una attività può essere intrapresa sulla base della segnalazione certificata di inizio attività sono stabiliti dalla legge o da regolamento.
  3. L’interessato, nel rispetto delle formalità di presentazione previste dalla legge, dà comunicazione alla stessa Amministrazione competentedell’inizio dell’attività.
  4. La S.C.I.A. deve indicare:
    1. le generalità del richiedente;
    2. le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere, anche attraverso una relazione descrittiva.
  5. Alla S.C.I.A.sono inoltre allegati o inseriti contestualmente:
    1. le dichiarazioni, per mezzo di autocertificazioni e di atti di notorietà, del richiedente, che indichino la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell’attività, anche attraverso perizie giurate sostitutive di accertamenti tecnici;
    2. i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento di particolari requisiti soggettivi, quando la norma lo richieda.
  6. L’attività oggetto di segnalazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione alla Amministrazione. In tal caso, il responsabile del procedimento, accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge, qualora verifichi la necessità di ulteriore documentazione, provvede a richiederla all’interessato una sola volta. La richiesta non sospende l’attività avviata. Detta attività di verifica deve svolgersi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al presente articolo, entro il quale termine va adottato, ricorrendone i presupposti di legge, motivato provvedimento, da notificare all’interessato, con il quale si dispone il divieto di prosecuzione di attività e la rimozione degli eventuali effetti da essa derivanti. Qualora sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, il responsabile del procedimento fissa i termini, comunque non inferiori a 30 giorni, entro i quali l’interessato provvede alla regolarizzazione.
  7. Nel caso di esito positivo dei controlli, il responsabile del procedimento dispone l’archiviazione della S.C.I.A.
  8. È fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi del combinato disposto degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, L. 241/90 e s.m.i., e dell’art. 37, L.r. 10/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
  9. Restano ferme le disposizioni normative di settore che prevedono modalità e termini specifici per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’Amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.

Art. 26 - Silenzio - assenso

  1. Qualora disposizioni normative prevedano che l’esercizio di un’attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell’interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.
  2. L’assenso si perfeziona in base ad una domanda descrittiva dell’attività che, come per la S.C.I.A., deve possedere tutti gli elementi essenziali, richiesta dalla legge o da regolamento, per la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’attività stessa.
  3. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all’emanazione di un provvedimento, questi vanno corrisposti successivamente alla formazione del silenzio assenso. L’interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge. Il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.
  4. Il responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e, ove accerti la loro mancanza o non rispondenza, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la loro presentazione. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
  5. Nel caso in cui l’atto di assenso si sia illegittimamente formato, il responsabile del procedimento provvede:
    1. ad indicare, quando ciò sia possibile, i termini entro i quali l’interessato può sanare i vizi dell’attività e conformarsi alla normativa vigente;
    2. annullare l’assenso illegittimamente formatosi, disponendo il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.
  6. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi del combinato disposto degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, L. 241/90 e s.m.i., e dell’art. 37, L.r. 10/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 Comunicazione all’Amministrazione

  1. Nella comunicazione riferita ad attività liberalizzate in base a specifica normativa, l’interessato è tenuto a dichiarare solo gli elementi indispensabili a qualificare il tipo di attività posta in essere, al fine di consentire all’Amministrazione le opportune valutazioni degli interessi pubblici coinvolti.
  2. Nel caso in cui la comunicazione riguardi un mutamento nelle modalità di svolgimento di attività precedentemente autorizzata, l’interessato è tenuto a esplicitare solo gli effetti sulle modalità di esecuzione dell’attività al fine di consentire all’Amministrazione le opportune valutazioni degli interessi pubblici coinvolti.
  3. Il responsabile del procedimento, motivando adeguatamente, anche attraverso accordi di tipo informale, può richiedere la specificazione di ulteriori elementi che non siano in suo possesso o che non possa acquisire automaticamente.

Art. 28 - Disciplina dei procedimenti per la concessione di benefici

  1. La concessione di benefici economici o comunque di forme di sostegno economico a persone ed enti pubblici e privati è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri generali:
    1. inerenza dell’attività dei soggetti privati alle finalità istituzionali dell’Amministrazione;
    2. coerenza del quadro progettuale proposto con le linee prioritarie definite dall’Amministrazione per ciascun ambito particolare di intervento.
  2. La disciplina per la concessione dei benefici può essere integrata da disposizioni di altri regolamenti, illustrative di criteri particolari inerenti a determinati settori dell’attività. 3.La concessione di benefici o comunque di forme di sostegno economico a soggetti privati è disciplinata con specifico regolamento, esplicitante i criteri per le erogazioni e finalizzato a valorizzare le interazioni tra l’Amministrazione e tali soggetti in termini di piena attuazione del principio di sussidiarietà.
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