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Capo 2 - Disposizioni sullo svolgimento dell’attività amministrativa e sui procedimenti amministrativi

Art. 4 - Modalità di svolgimento del procedimento

  1. L’attività amministrativa si svolge, di regola, mediante l’uso della telematica e dei mezzi informatici, nei rapporti interni, tra l’Amministrazione e le altre amministrazioni e nei rapporti con i privati.
  2. L’Amministrazione utilizza in via ordinaria e preferenziale la posta elettronica semplice, per le comunicazioni ordinarie interne e con le altre amministrazioni; utilizza, altresì, la posta certificata per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i professionisti e le imprese e nei confronti dei cittadini che ne facciano richiesta oltre che con ogni altra Amministrazione, ove richiesto esplicitamente in tal senso..
  3. In attuazione dei principi di economicità, semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, le convocazioni degli organi di governo del Comune (Giunta, Consiglio e Consigli di Circoscrizioni) e la trasmissione dei relativi ordini del giorno possono essere effettuate attraverso l’utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata. Ove ci si avvalga della superiore facoltà, dovrà fornirsi a ciascun componente dei suddetti organi un indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 5 - Decorrenza del termine iniziale - Avvio del procedimento

  1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre: a) dal momento del ricevimento al protocollo comunale dell’atto propulsivo formulato dall’organo del Comune o di altra pubblica amministrazione munito del potere di iniziativa; b) dal momento in cui il responsabile del procedimento ha avuto conoscenza del fatto o dell’atto da cui sorge l’obbligo di provvedere.
  2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda al protocollo del Comune.
  3. Tutte le domande, dichiarazioni o istanze, corredate dalla documentazione, ritenuta essenziale ai fini dell’istruttoria, devono essere formalizzate per iscritto e possono essere inviate anche per posta, per fax o in via telematica.
  4. Per le domande presentate a seguito di bandi indetti dall’Amministrazione, i termini decorrono dal giorno successivo a quello della data di scadenza indicata nel bando.
  5. La sottoscrizione dell’istanza non deve essere autenticata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge; nel caso di invio tramite fax l’istanza deve essere corredata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
  6. L’Amministrazione utilizza, di regola, gli stessi mezzi di trasmissione impiegati dal richiedente.

Art. 6 - Comunicazione di avvio del procedimento

  1. La comunicazione di avvio del procedimento è personale.

Essa è rivolta:

  1. ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti il provvedimento finale;
  2. ai soggetti che debbono intervenire nel procedimento per legge o per regolamento;
  3. ai soggetti a cui dall’adozione del provvedimento finale possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.
  1. Ove per particolari esigenze di celerità del procedimento, non sia possibile procedere alla immediata comunicazione del suo avvio, questa deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dall’avvio.

  2. Nella comunicazione devono essere indicati:

    1. il numero di protocollo generale;
    2. l’unità organizzativa competenteall’adozione del provvedimento finale, con indicazione del nominativo del dirigente responsabile;
    3. l’oggetto del procedimento; d)il nominativo del responsabile del procedimento;
    1. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti, l’orario e le modalità di accesso all’ufficio medesimo;
    2. la data di avvio e quella entro la quale deve concludersi il procedimento;
    3. i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione.
  3. Nel caso in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione può adottare altre forme di pubblicità ai sensi di legge.

  4. La comunicazione di cui al comma 1 viene effettuata anche per i procedimenti ad iniziativa di parte nonché per quelli relativi alle attività amministrative a carattere vincolato.

  5. La comunicazione di cui al comma 1 è altresì obbligatoria nei casi di sospensione dell’efficacia, revoca e annullamento d’ufficio del provvedimento, previsti dagli artt. 34 e 35 del presente Regolamento ed in ogni altro caso in cui il Comune agisce esercitando i propri poteri di autotutela.

  6. Resta salva la facoltà del responsabile del procedimento di adottare, anche prima dell’effettuazione della comunicazione di cui al precedente comma 1, provvedimenti cautelari.


Art. 7 - Interruzione dei termini del procedimento

  1. L’interruzione del procedimento ricorre nei soli casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
  2. In tali casi, il termine cessa di decorrere al verificarsi di una determinata circostanza o di un evento specificamente contemplati, al cui venir meno il termine ricomincia nuovamente a decorrere; essa ricorre, altresì, nei casi di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, e nel caso in cui un organo consultivo interno abbia manifestato esigenze istruttorie. 3.L’interruzione del procedimento comporta:
    1. il riavvio del procedimento dall’inizio quando nel termine stabilito dall’Amministrazione siano presentati gli elementi richiesti;
    2. la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito dalla Amministrazione non siano presentati gli elementi richiesti.

Art. 8 - Sospensione dei termini del procedimento

  1. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui l’istanza, la dichiarazione o la domanda presenti irregolarità sostanziali, o sia carente di uno o più degli elementi prescritti, sospende i termini del procedimento comunicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.
  2. L’Amministrazione può sospendere - per un periodo massimo di 30 giorni e per una sola volta - la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo, all’infuori dei casi previsti per pareri e valutazioni tecniche esterne, di cui agli artt. 10 e 11, quando si riscontrino esigenze eccezionali o imprevedibili connesse all’istruttoria e comportanti la richiesta agli interessati di specifici chiarimenti od integrazioni per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
  3. Il responsabile del procedimentotrasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.
  4. Esaurito il periodo di sospensione per decorso del termine di cui al comma 1 riprende a decorrere il medesimo termine di conclusione del procedimento.

Art. 9 - Pareri e valutazioni tecniche

  1. L’Amministrazione acquisisce nell’ambito del procedimento amministrativo i pareri e le valutazioni tecniche necessarie allo svolgimento dell’istruttoria, nei termini e secondo le modalità definite dagli articoli 17 e 20 della legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e questo non si pronunci nei termini previsti o, in mancanza di specifica previsione normativa, nel termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, gli uffici sono tenuti a procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
  3. Qualora l’Amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se l’organo consultivo adito non abbia comunicato il parere facoltativo nei termini previsti o, in mancanza di specifica previsione normativa, nel termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, o non abbia rappresentato esigenze istruttorie, gli uffici sono tenuti a procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
  4. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente articolo.
  5. Nel caso in cui l’organo o l’ente preposto al rilascio dei pareri o delle valutazioni tecniche abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine entro cui il parere deve essere reso è sospeso per una sola volta fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi che devono essere resi entro i successivi quindici giorni. Entro i 15 giorni successivi alla ricezione dei suddetti chiarimenti, l’organo consultivo deve rendere definitivamente il parere richiesto.
  6. La richiesta di pareri e valutazioni tecniche avviene, di regola, via fax o mediante mezzi telematici.

Art. 10 - Pareri e valutazioni tecniche in materia di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute

  1. In caso di pareri e valutazioni che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del precedente art. 9 in materia di parere obbligatorio.
  2. L’Amministrazione, in relazione ai procedimenti che richiedono pareri e valutazioni rientranti nella previsione del comma 1, può, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa di settore, stipulare accordi o protocolli di intesa con le amministrazioni preposte, previa autorizzazione da parte del Sindaco.
  3. Con tali accordi o protocolli si definiscono i presupposti generali in presenza dei quali all’Amministrazione comunale è consentito ritenere come acquisito il parere o la valutazione favorevole sul singolo procedimento.

Art. 11 - Durata del Procedimento

  1. I termini per la conclusione dei procedimenti, ove non siano specificatamente stabiliti in base a disposizioni normative nazionali o regionali di settore, sono quelli definiti nella tabella, allegata al presente Regolamento.
  2. Nel caso in cui non sia desumibile, secondo le previsioni di cui al comma 1, il termine di conclusione di un determinato procedimento, esso non dovrà eccedere la durata massima dei trenta giorni.
  3. Possono essere individuati termini di conclusione dei procedimenti eccedenti i 30 giorni e non superiori a sessanta giorni nonché, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, termini eccedenti i 60 giorni e che non superino i centocinquanta giorni.
  4. I tempi fissati per la conclusione di ogni procedimento comprendono anche le fasi intermedie, interne all’Amministrazione, necessarie per il completamento dell’istruttoria.
  5. Qualora, in relazione al singolo procedimento, il termine fissato dall’Amministrazione non sia rispettato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli interessati, motivando le ragioni del ritardo. 6.Il rispetto dei termini di conclusione di un procedimento costituisce elemento di valutazione dei dirigenti e di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.
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